Art. 2.
(Agevolazioni all'indotto dell'industria automobilistica in crisi).

      1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2006, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana».
      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

 

Pag. 10

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.